Lo svilimento del giudizio di appello. L’Unione con le Camere Penali del Veneto.

La Giunta  al fianco delle Camere Penali del Veneto per la richiesta al Ministro della Giustizia della ispezione presso la Corte di Appello di Venezia. L’iniziativa dell’Unione per le riforme ordinamentali e per l’effettività del secondo grado di giudizio. L’invito alla Magistratura associata ad assumere posizione contro le prassi distorsive nel giudizio di appello.

Alla Corte di Appello di Venezia è accaduto che gli avvocati difensori abbiano ricevuto, prima dell’udienza di discussione delle cause nelle quali erano patrocinatori, i testi di sentenze di rigetto degli appelli con liquidazione delle spese in favore della parte civile già determinate, oltre che con la indicazione del termine di deposito delle motivazioni, nonché relazioni con motivazioni già strutturate per il giudizio di rigetto dell’appello.

In seguito alla denunzia, il Collegio ha disposto per il mutamento della persona fisica del relatore e rinviato la trattazione di quelle cause. La Presidente della Corte di Appello di Venezia, a fronte della presa di posizione dei penalisti, ha dichiarato che in realtà ci si troverebbe di fronte a progetti di schema di deliberazione, probabilmente inopportuni ma non illegittimi; ma sulla stampa locale odierna il Presidente di Sezione dott. Citterio addirittura rivendica paternità e metodo di queste motivazioni pre-compilate, che non si sottrarrebbero per ciò stesso al ripensamento collegiale, ma contribuirebbero, se condivise, ad implementare l’efficienza produttiva della Corte.

Ieri le Camere Penali del Veneto hanno chiesto l’invio degli ispettori da parte del Ministro della Giustizia per verificare se il gravissimo episodio sia da ascrivere all’iniziativa di un singolo Magistrato o se si tratti – come oggi possiamo già dire di avere appreso – di una modalità consueta di procedere nell’organizzazione del lavoro della Corte di Appello penale di Venezia, che gli avvocati difensori hanno avuto modo di verificare solo per un qualche “infortunio” informatico, magari agevolato dalla distrazione dello smart worker di turno in quel momento.

La Giunta ritiene il fatto gravissimo, meritevole non solo di approfondimento ispettivo ma di nette iniziative sul piano della verifica disciplinare dei comportamenti dei soggetti coinvolti. Rileva come una parte della Magistratura italiana abbia evidentemente abbandonato l’essenza codicistica del giudizio di appello, prospettandone – in una visione efficientistica e violatrice dei diritti – una nuova natura di giudizio meramente cartolare, affidato ad un solo componente del Collegio, in violazione dei principi di contraddittorio sulla prova, di oralità e di pubblicità, che secondo il dettato normativo contraddistinguono la seconda fase del procedimento.

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha dedicato al giudizio di appello la manifestazione di inaugurazione dell’Anno giudiziario dei Penalisti italiani, tenutasi quest’anno a Brescia. Era proprio questa la denuncia che in quella sede veniva mossa: prassi praeter legem oramai diffuse, quali l’omissione della relazione introduttiva, la pressante richiesta alle parti processuali di riportarsi agli atti scritti, il ricorso a camere di consiglio cumulative, l’approccio alla causa quale mero controllo di legalità del primo grado di giudizio. Le vicende veneziane sono il portato di tale modo di intendere e del messaggio di quella parte della Magistratura che vorrebbe il giudizio di appello affidato ad un Giudice monocratico, ordinariamente camerale e, nelle ipotesi più estreme, l’introduzione del canone della reformatio in peius. Un sistema processuale dunque che presuppone l’imputato sempre colpevole per come giudicato nell’unico grado di merito, all’esito del quale deve interrompersi anche la prescrizione.

L’art. 111 della Costituzione esprime una concezione del procedimento di secondo grado come un vero e proprio nuovo giudizio che, sia pure dopo la verifica delle modalità di accesso e a partire da quanto devoluto, impone la verifica dell’intera res iudicanda.

Il nostro sistema processuale impone il doppio grado di merito, non solo in forza del dettato costituzionale, ma anche per il recepimento dell’art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, che stabilisce il riesame della pronuncia di condanna da parte di un Tribunale di seconda istanza e per la previsione contenuta nell’art. 6 CEDU.

La Giunta sostiene la richiesta dei penalisti veneti per le indagini ispettive e chiede alla Magistratura associata di condividere una riflessione sulle prassi degenerative in grado di appello e sul recupero dell’effettività del secondo giudizio. Proprio all’inaugurazione di Brescia vi sono stati, oltre alla denunzia e alle proposte dei penalisti, tanti contributi di Presidenti di Corti di Appello territoriali, che hanno ribadito la centralità del ruolo del giudizio di appello.

L’Unione delle Camere Penali Italiane rivendica il proprio impegno, soprattutto in un momento nel quale l’immagine del giudizio e del Magistrato è in grave crisi nella coscienza sociale, a definire una nuova autorevolezza della giurisdizione, a partire da riflessioni su modelli, diritti, senso delle decisioni, attraverso interventi sul piano ordinamentale e per l’effettività delle garanzie difensive.

Roma, 15 luglio 2020

La Giunta

LEZIONE DEL 24.7.2020: “Le misure pre-cautelari, l’udienza di convalida e il giudizio per direttissima”.

Vi segnaliamo l’ultimo evento formativo della nostra Scuola prima della pausa che prevede come argomento di trattazione  “le misure pre-cautelari, l’udienza di convalida e il giudizio per direttissima” con la ns collega Valentina Ventura e il VPO del Tribunale di Pisa, dott. Costabile.

Potrete come sempre prenotarvi sulla email della scuola NB:”scuolacamerapenalepisa@gmail.com“, riceverete IL GIORNO 24, non prima, il link con l’invito alla partecipazione dal quale potrete collegarvi direttamente.La lezione è aperta solo agli ISCRITTI ed è già stata accreditata dal nostro COA per 3 crediti.un saluto a tutti! per il direttivo, il segretario Serena Caputo

Evento del 10.07.2020: “notitia criminis”.

Cari amici,

Invitiamo tutti alla prossima lezione della scuola “da remoto” che si terrà venerdì 10 luglio sulla fase procedimentale dalla notitia criminis sino all’archiviazione.

Avremo come relatori il nostro presidente Laura Antonelli e il sot. proc. di Livorno Dott-. Massimo Mannucci.

La lezione darà diritto a n. 3 crediti rilasciati dal COA.

Per partecipare dovrete mandare la richiesta iscrizione alla mail della scuola (scuolacamerapenalepisa@gmail.com): riceverete conseguentemente un link venerdì stesso sulla Vostra mail dal quale potrete collegarvi e seguire la lezione. 

Invitiamo tutti a tenere microfoni e telecamere spente per alleggerire il programma e permettere ai relatori di essere seguiti con più chiarezza.

Vi ricordiamo che durante la lezione e’ riservata la verifica dell’effettiva presenza dell’iscritto che verrà contattato privatamente sulla chat della piattaforma Teams con la richiesta di palesarsi premendo  il tasto ” Alza la mano” presente sulla piattaforma stessa.

Vi aspettiamo numerosi.

Per il direttivo, il segretario Serena Caputo 

Riforma dell’ordinamento giudiziario e della magistratura: le proposte dell’Unione

Pubblichiamo le proposte presentate del’U.C.P.I.. In allegato anche un breve documento di sintesi e un riepilogo di alcuni dati significativi relativi alle promozioni dei magistrati. 

I recenti scandali – innescati dalle indagini condotte dalla procura di Perugia – hanno messo in luce il peso abnorme che nel funzionamento del CSM hanno le correnti organizzate, peso che il più delle volte si sostanzia in lottizzazioni pure e semplici delle posizioni di rilievo del nostro sistema giudiziario. È una situazione che ha gravi conseguenze sia per il funzionamento dell’amministrazione della giustizia sia per la sua credibilità ed autorevolezza.

Le ragioni di questo stato di cose sono molteplici. Fra queste spicca la mancanza di garanzie sulle qualità professionali dei nostri magistrati. Oggi i controlli di professionalità non sono che dei meri riti, dato che nel 99% dei casi si traducono in un acritico giudizio positivo. Alla base di tale disfunzione sta il vero e proprio conflitto di interessi che li governa: sono infatti effettuati per lo più da coloro – i consiglieri del CSM – che vengono eletti proprio da coloro che devono essere valutati.

Così, dal momento che quasi tutti i magistrati vengono valutati positivamente, il potere delle correnti di nominare alle posizioni di rilievo i propri adepti risulta sconfinato.

Allo stesso tempo, il crescente potere della nostra magistratura – specie di quella penale – non può non attirare l’interesse della classe politica. Così, pur in posizione subordinata, alla lottizzazione partecipano anche i membri laici, cercando di acquisire le simpatie di questa o di quell’altra corrente.

Il risultato di questa situazione è che posizioni di responsabilità vengono assegnate sulla base non delle qualità professionali ma delle simpatie correntizie o politiche dei candidati.

Se questa è, in estrema sintesi, la situazione, i rimedi vanno individuati in misure intese ad incidervi. In particolare:

Riformare il reclutamento sia rendendo più efficace il concorso iniziale sia aprendo il corpo alle altre professioni giuridiche (la nostra magistratura è, attualmente, la più endogamica del mondo occidentale).
Istituire affidabili verifiche di professionalità, smantellando il conflitto di interessi che oggi rende inefficaci le valutazioni e assegnando un vero ruolo a docenti ed avvocati.
Spezzare l’altro grande conflitto di interessi, quello che lega giudice e pubblico ministero, separando gli organi di governo. Verrà finalmente reso efficace il controllo del giudice sull’operato della pubblica accusa e contenuta l’espansione dei suoi poteri.
Interrompere la tendenza, alimentata dal populismo penale, ad istituire nuovi reati e ad incrementare le pene, aumentando smisuratamente il potere di chi gestisce l’accusa penale, cioè il pubblico ministero.
Ridurre quanto più possibile le reciproche influenze tra politica e magistratura, prevedendo rigorosi limiti al passaggio da funzioni giudiziali ad uffici politici e/o di Governo

Rinnovo del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pistoia

Comunichiamo che, all’esito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pistoia sono risultati eletti gli Avvocati: 

– Giuseppe Castelli (Presidente)

– Andrea Ferrini (Vicepresidente) 

– Lorenzo Cerri (Segretario)

– Alessandro Nocetti (Consigliere)

– Azzurra Tatti (Consigliere)

– Mario Gallo (Consigliere)

– Olivia Bosaz (Consigliere)

Protocollo udienze smistamento giugno/luglio 2020

Come anticipato ieri alleghiamo le linee guida sulla celebrazione delle udienze di smistamento sottoscritte in data odierna dai vertici del ns tribunale, dal COA e dal presidente della Ns CP: come potrete verificare sono state integralmente recepite le nostre osservazioni.E’stato specificato che il servizio potrà dirsi effettivo solo tra qualche giorno necessario a permettere ai colleghi che intendano farsi sostituire di poter visionare il protocollo.
Un caro saluto.
Per il direttivo il segretario Serena Caputo 

Le proposte dell’Unione Camere Penali, per ricominciare a celebrare i processi nelle aule, giammai da remoto. In allegato le proposte dei penalisti italiani al Ministro.

L’Unione delle Camere Penali Italiane esprime la più ferma contrarietà ad ogni forma di smaterializzazione del processo e dell’aula giudiziaria.

Si tratta di una proposta palesemente incompatibile con le fondamentali caratteristiche ideali e strutturali del giusto processo penale ed in frontale ed insanabile contrasto con i principi costituzionali che lo presidiano, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio, che per la loro effettività presuppongono l’oralità e l’immediatezza dell’accertamento giudiziale.

Processo a distanza e carcere: di male in peggio

La Commissione  Programmazione  Economica e Bilancio del Senato in sede consultiva ha peggiorato, con una serie di emendamenti, le norme sul processo a distanza e sull’emergenza carcere. Il documento della Giunta.

LA GIUNTA

Preso atto degli emendamenti all’ art 83 del D.L. n.18 del 17 marzo 2018, approvati, in seduta notturna da parte della Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato,

osserva

quanto segue.

Risultano approvate dalla Commissione le seguenti modifiche:

  •  al comma 3 lett. b) si ampliano i casi di deroga alla sospensione dei procedimenti di cui al comma 1, inserendo le procedure di consegna degli imputati e dei condannati agli stati esteri ai sensi della Legge n. 69/2005 e di quelle di estradizione di cui al codice di rito;
  •  si approva l’introduzione del comma 3 bis, relativo alla comunicazione dell’istanza di trattazione dei processi di cui al comma 3 lett. b) e viene ulteriormente prevista la sospensione del termine di prescrizione per i processi pervenuti alla Corte di Cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, sino all’udienza di trattazione e comunque non oltre il 31.12.2020. Si deve osservare che i termini in questione risultavano già sospesi, ai sensi del comma 4, per l’arco di tempo nel quale i termini processuali non decorrevano ai sensi del comma 3. Mal si comprende, quindi, l’introduzione di una “eccezione all’eccezione” per i processi in Cassazione;
  •  viene approvata l’introduzione del comma 12 bis oggetto di immediate censure da parte dell’UCPI, peraltro, condivise dalla totalità dei giuristi, da diversi e autorevoli magistrati e da un numero sempre crescente di parlamentari. Con tale norma viene, infatti, introdotta nel nostro ordinamento “l’udienza con collegamento da remoto”, adottabile in forza di insindacabile decisione del giudice. Si prevede, così che tutti i soggetti che vi partecipano, giudici e pubblico ministero compresi, debbano collegarsi da remoto e dal luogo che più gli aggrada, con l’unica eccezione per l’imputato libero che dovrà collegarsi dalla postazione prescelta dal difensore; nel palazzo di giustizia sarà, di conseguenza, presente il solo ausiliario del giudice. Si tratta di un modello di celebrazione dell’udienza affatto incompatibile con i principi sanciti nella Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali.
  •  viene riscritto il comma 12 ter prevedendo:
  1. l’introduzione di termini ancora più ampi per la richiesta di trattazione “partecipata” nei processi in Camera di Consiglio dinanzi alla Corte di Cassazione, con conseguente dilatazione dei termini di sospensione della prescrizione e di quelli di custodia cautelare, illegittimamente introdotta come conseguenza dell’esercizio di un diritto;
  2. l’introduzione della “indagine preliminare da remoto”, disponendo che durante l’indagine preliminare il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto <<..per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio di contenimento della diffusione del virus COVID-19.>>. Eccettuati i casi nei quali all’atto debbano partecipare persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, si prevede che tutti i soggetti “convocati” debbano confluire presso un ufficio di polizia attrezzato al collegamento; qui l’atto viene espletato in presenza di un agente o di un ufficiale di polizia giudiziaria, senza alcuna attenzione normativa per la prevenzione del contagio tra le persone presenti, la norma sembra preoccuparsi solo della salute delle e figure magistratuali. Viene smaterializzata anche la fase dell’indagine preliminare, il cui luogo di svolgimento tipico diviene l’ufficio di polizia. Essa riguarda tutti gli atti di indagine e quindi interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti tecnici non ripetibili e quant’altro, senza prevedere alcuna connotazione di urgenza. Ricomprendendo anche gli “atti da compiersi da parte del giudice”, il quale, come è noto, non compie atti indagine preliminare in senso stretto, si smaterializza anche la acquisizione della prova utilizzabile in dibattimento, rientrando anche l’incidente probatorio, oltre all’udienza di convalida, all’udienza sulla richiesta di archiviazione ed all’interrogatorio di garanzia, che vengono incredibilmente svolti; sotto il controllo della polizia giudiziaria;
  •  viene approvata l’introduzione del comma 12 quater, che consente ai giudici, anche per i processi più gravi, di svolgere le udienze da remoto con il già segnalato intollerabile vulnus agli irrinunciabili principi che sovraintendono alla deliberazione in camera di consiglio;

Per tali ragioni

la Giunta

nello stigmatizzare le proposte di modifica approvate:

– invita il Governo e tutte le forze politiche al rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e delle garanzie difensive, che non possono essere violati con l’introduzione di norme liberticide che nulla hanno a che vedere con lo stato di emergenza del Paese e che affondano le loro radici in una concezione autoritaria ed inquisitoria del processo e nel mal celato intento di divenire regola ordinaria;

– richiama ancora una volta il Governo e tutti i parlamentari ad affrontare con senso di responsabilità, determinazione ed urgenza la situazione carceraria, adottando tutti i provvedimenti da tempo ripetutamente richiesti e indifferibilmente necessari.

La Giunta

Roma, 8 aprile 2020

Sospensione dell’attività giudiziaria e differimento delle udienze.

Cari Colleghi,
Questa mattina si è tenuta una riunione presso la Corte d’Appello dove sono stati affrontati i temi del Virus e della delibera di astensione dell’OCF.
L’orientamento parrebbe essere quello di  ritenerla ILLEGITTIMA per  difetto dei presupposti di deroga ai termini di preavviso inoltre è stato evidenziato che si tratterebbe di un’emergenza sanitaria la cui valutazione non può essere svolta da un organismo forense. Il DPCM 4 marzo 2020 dispone la sospensione di attività didattica ma non di quella giudiziaria e, in questo senso, si deve ritenere che vi sia stata una scelta precisa per cui non ci sono evidenze che consentano di affermare che sussistano ragioni sanitarie tali da integrare il presupposto di deroga alla regola del preavviso. 
Le decisioni in merito alle condizioni di sicurezza sanitaria sono dalla legge assegnati a Governo, Presidenti Regioni e Sindaci. 
Qui in Toscana – è stato detto –  non ci sono emergenze che giustifichino l’astensione ‘urgente e in deroga’.
Ripetiamo: questo è l’orientamento generale, per cui vi potranno essere singoli giudici che riterranno di accogliere l’impedimento, ma potrebbero essercene altri che non lo valuteranno tale. Vi suggeriamo, quindi, di valutare il singolo caso concreto e, se  riscontrerete  condizioni logistico-ambientali tali da rendere impossibile l’osservanza delle regole di protezione indicate dal DPCM (luoghi non sovraffollati, minimo un metro, disinfezione superfici etc.) mettetelo a verbale e chiedete rinvio.
Si è detto, infine, che il Consiglio dei Ministri riunito in queste ore (così ha detto il capo di gabinetto) sta valutando tra i vari provvedimenti ANCHE quello di una sospensione delle attività giudiziarie.
Al momento in cui ci giungono queste notizie, però, la riunione del Consiglio dei Ministri pare terminata e non sono state adottate misure.
A noi, che abbiamo sollecitato subito una sospensione dell’attività giudiziaria e il differimento delle udienze, non resta che notiziare la Giunta dell’UCPI di quanto è stato fatto.
Attenderemo la (eventuale) risposta della Presidente Civinini e poi procederemo.
Cari saluti. Il direttivo

Si allega la nota con la richiesta di sospensione indirizzata al Presidente del ns Tribunale.