STORIA

L’Unione della Camere Penali Italiane, fondata nel 1982, è una associazione di penalisti cui aderiscono 131 Camere Penali territoriali. Ad esse sono iscritti più di 8000 avvocati penalisti.

L’Unione promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale, elaborando studi ed organizzando iniziative culturali e politiche volte a migliorare il sistema penale e processuale penale. Opera inoltre al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di legge e per sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario coerenti con i valori di indipendenza, autonomia e terzietà del giudice.

Tutela inoltre, anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa, il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura ed il diritto di difesa siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali.

Avv. Antonio Cristiani

Testo alternativo

Avv. Antonio Cariello

Avv. Ezio Menzione

Avv. Mario De Giorgio

STATUTI

Lo Statuto dell’Unione Camere Penali Italiane

Approvato ad Alghero il 23 settembre 1995, con le integrazioni e modifiche approvate a S. Nicola Arcella il 18 settembre 1998, a Roma il 27 novembre 1999, a Napoli il 22 maggio 2005, a Treviso il 21 ottobre 2007, a Torino il 4 ottobre 2009 e a Cagliari il 27 settembre 2015.

Articolo 1

L’Unione delle Camere Penali Italiane è l’associazione volontaria senza scopo di lucro dei penalisti italiani e ha sede in Roma.
All’Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano, al momento della richiesta, almeno 20 iscritti, costituite:
– nel territorio del circondario di un Tribunale (camera penale circondariale);
– nel territorio dello stesso distretto in cui sono compresi più circondari di Tribunale (camera penale intercircondariale);
In ogni camera penale intercircondariale possono essere costituite sezioni, coincidenti con un circondario di Tribunale, aventi almeno dodici iscritti.
La sede delle Camere Penali deve coincidere con quella di un Tribunale circondariale.
Nel caso in cui una sezione di Camera Penale intercircondariale raggiunga un numero di iscritti pari o superiore a 20, con assemblea convocata da almeno un terzo degli iscritti alla sezione, può deliberare a maggioranza degli iscritti la costituzione di un’autonoma Camera Penale circondariale, con la conseguente estinzione della sezione.
Non può essere riconosciuta dall’Unione una nuova Camera Penale nel circondario di un Tribunale ove già sia presente una Camera Penale circondariale aderente all’Unione ovvero si trovi la sede di una Camera Penale intercircondariale aderente all’Unione.
Non può essere riconosciuta dall’Unione una nuova Camera Penale nel circondario di un Tribunale ove già sia presente una sezione, facente parte di una Camera Penale intercircondariale aderente all’Unione.
Ogni Camera Penale aderente all’Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell’Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori.
L’Unione delle Camere Penali Italiane è contraddistinta da un simbolo registrato come marchio.
Il marchio è di esclusiva titolarità dell’Unione delle Camere Penali Italiane e viene concesso in uso a ciascuna Camera Penale aderente; alla cessazione, per qualsiasi ragione, dell’adesione di una

Camera Penale all’Unione deve conseguire l’immediata cessazione dell’uso del marchio. L’uso del marchio è consentito alle sole Camere Penali aderenti all’Unione.
Ciascuna Camera Penale ammessa a far parte dell’Unione ha l’obbligo di utilizzare il simbolo in conformità alle norme regolamentari, deliberate dal Consiglio delle Camere penali, concernenti
l’uso del marchio e di inserirlo nei propri segni distintivi, unitamente all’inciso “Aderente all’Unione Camere Penali Italiane”.
Il venir meno di uno dei requisiti di ammissione o l’inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, anche concernenti l’uso del marchio, possono essere causa di revoca dell’adesione all’Unione.

Articolo 2 Scopi
L’Unione ha i seguenti scopi:
a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
b) operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa;
d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione;
e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo.

Articolo 3 Patrimonio
Il patrimonio dell’Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale ed
eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili.
E’ espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’associazione.
Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell’Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4 Organi
Sono organi dell’Unione:
a) il Congresso;
b) il Consiglio delle Camere Penali;
c) il Presidente;
d) la Giunta;
e) l’Organismo di Controllo;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

Il Congresso
Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l’aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.
Ogni Camera Penale intercircondariale avrà, inoltre, un ulteriore delegato per ogni sezione, sempre che ad essa siano iscritti almeno venti avvocati.
Il numero degli iscritti alle Camere Penali e alle sezioni è quello risultante certificato dagli elenchi che le Camere Penali invieranno obbligatoriamente al Segretario dell’Unione entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente al versamento delle relative quote riferite al numero degli iscritti in regola con le quote al 31 dicembre dell’anno precedente, fatta eccezione per le camere penali costituite successivamente.
Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata.
In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell’Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.
Il numero dei delegati al Congresso verrà calcolato sulla base della media, approssimata per difetto, dei due anni precedenti, del numero totale degli iscritti in regola con il pagamento della quota come risultante dagli elenchi trasmessi al Segretario dell’Unione.
Qualora l’elenco degli iscritti di cui al comma precedente sia stato inviato solo per l’anno precedente al Congresso, il numero dei delegati, fatto salvo il pagamento delle morosità, sarà calcolato in relazione alla metà della media del numero degli iscritti risultanti dagli elenchi di due anni precedenti, fatta eccezione per le Camere Penali costituite nell’anno precedente al Congresso.

Articolo 6

All’inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.
La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni. Essa presenta una relazione al Congresso, che l’approva.
Per le votazioni, l’Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.
La votazione avviene su schede fornite dall’Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l’uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall’Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:
a) definisce e approva le direttive politiche generali dell’Unione per il successivo biennio;
b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;
c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;
d) elegge il Presidente dell’Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell’Unione per le Camere Penali Associate all’Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali
II Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all’Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.
Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell’Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.
II Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.
Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.
Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell’Unione e la Giunta.
Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:
a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell’Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;
b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;
c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell’Unione;
d) deliberare l’adesione delle Camere Penali all’Unione, concedendo l’uso del marchio dell’Unione, e la revoca della medesima qualora vengano meno i requisiti di ammissione o non siano osservati gli obblighi di cui all’art.1;
e) dirimere le controversie tra le Camere Penali;
f) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;
g) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l’attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.
h) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori.
Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell’Unione e della Giunta.
Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell’Unione e alla Giunta, nonché ai Presidenti delle singole Camere Penali.
Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell’Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell’Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l’elezione del Presidente dell’Unione.

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell’Unione.
Il Presidente dell’Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l’organo di governo dell’Unione e ne operano le scelte politiche nell’ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.
La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane provvede alla tenuta dell’elenco delle Camere Penali aderenti all’Unione e segnala al Consiglio, per le deliberazioni di sua competenza, i casi di inosservanza da parte delle singole camere penali delle norme regolamentari sull’uso del marchio e ogni altra causa di revoca dell’adesione all’Unione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione e presiede la Giunta, assicurando l’unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.
Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.
In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l’impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.
In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta
Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all’articolo 14.
Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all’ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:
a) l’indicazione delle generalità del candidato;
b) l’enunciazione del programma che si propone di attuare.
Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell’Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all’ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Presidente. L’elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.
Per l’elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell’Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.
Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell’Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.
Il Segretario cura la stesura e Ia tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell’Organismo di Controllo nonché ai Presidenti delle Camere Penali.
Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all’Unione e provvede ai pagamenti, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Organismo di Controllo
L’Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all’Unione che non esercitino altre funzioni all’interno di essa.
Il Presidente dell’Unione entro 15 giorni dalla sua. elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all’elezione dell’Organismo di Controllo. L’Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l’anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.
L’organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.
L’Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell’Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell’articolo 8, comma 6, lettera a).
Articolo 13

Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l’elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.
Dura in carica due anni ed ha il compito:
a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Unione;
b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale,che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l’approvazione.
Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno. Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
Articolo 14 Incompatibilità
La carica di Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, la qualità di componente della
Giunta e la qualità di componente dell’Organismo di Controllo sono incompatibili con:
a) la carica di Presidente di Camera Penale;
b) la carica di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
c) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
d) la carica di componente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre Associazioni e Organismi Forensi;
e) la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato.

Norme transitorie (concernenti la modifica dell’art. 1 approvata a Torino il 4 ottobre 2009)

Le modifiche delle norme contenute nell’art. 1 dello statuto non hanno effetto retroattivo.
Le camere penali circondariali e intercircondariali che, alla data dell’approvazione delle modiche statutarie non abbiano sezioni con un numero di iscritti pari o superiore a 12, devono adeguarsi entro due anni.

Norma di attuazione

Il Congresso Straordinario dà mandato all’apposita Commissione di provvedere alla pubblicazione dello Statuto, correggendo, se del caso, gli errori materiali e le incongruenze grammaticali e di coordinamento che dovesse risultare al termine dei lavori.
Così approvato in Alghero, il 23 settembre 1995, dal Congresso Straordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane e successivamente modificato a S. Nicola Arcella il 18 settembre 1998, a Roma il 27 novembre 1999, a Napoli il 22 maggio 2005, a Treviso il 21 ottobre 2007, a Torino il 4
ottobre 2009 e a Cagliari il 27 settembre 2015.

Testo così modificato in forza del 1° comma delle norme di attuazione.

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STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI PISA

Art. 1 (Associazione)
La Camera Penale di Pisa è la libera associazione dei penalisti pisani. Essa aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.
Art. 2 (Scopi)
La Camera Penale di Pisa ha i seguenti scopi:
a) tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore in sede penale e del sistema delle garanzie della persona indagata o imputata;
b) operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura penale siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
c) promuovere la conoscenza, la diffusione, il rispetto, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale, nonché del giusto ed equo processo penale;
d) promuovere studi ed iniziative culturali utili alla sempre maggiore qualificazione dell’attività professionale;
e) vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia penale e sul rispetto del diritto di difesa.
Art. 3 (Soci)
Possono essere soci della Camera Penale di Pisa gli avvocati ed i praticanti iscritti nell’Albo Professionale che esercitano abitualmente il patrocinio penale.
L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il socio ha il dovere di svolgere la funzione di difensore con il massimo impegno professionale. Il vincolo di solidarietà fra i soci impone loro di segnalare all’Associazione i fatti ed i comportamenti lesivi dei diritti della funzione difensionale e della dignità del difensore penalista.
Il socio ha altresì il dovere di cooperare nell’attività della Camera Penale di Pisa.

L’iscrizione comporta altresì il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno a cui si riferisce.
Il socio non in regola con il versamento della quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nell’Assemblea dei soci.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo entro il 30 aprile dell’anno a cui si riferisce.
Qualora non sussista al momento dell’iscrizione o venga meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla nel caso l’impedimento sia definitivo.
Art. 4 (Patrimonio)
Il Patrimonio della Camera Penale di Pisa è costituito dai contributi di ciascun iscritto e da eventuali contributi di enti e privati. L’iscritto è tenuto a corrispondere la quota associativa entro il 31 ottobre di ogni anno onde consentire il pagamento dell’importo dovuto all’Unione Camere Penali Italiane.
Art. 5 (Organi)
Sono organi della Camera Penale:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
d) il collegio dei Probiviri.
Art. 6 (Assemblea dei soci)
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed elegge il Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso di convocazione trasmesso per posta elettronica o con mezzo telematico almeno 7 giorni prima della data fissata.

L’assemblea si riunisce almeno tre volte all’anno su convocazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci che ne facciano richiesta su espresso o.d.g..
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci in regola col pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, con la presenza di almeno un quinto dei soci in regola col pagamento delle quote sociali.
Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di un altro socio. Le deleghe dovranno essere rilasciate in forma scritta e depositate all’inizio dell’Assemblea.
Prima dell’espressione del voto la regolarità delle deleghe dovrà essere verificata dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dai componenti del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice e a scrutinio palese, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.
Art. 7 (Consiglio direttivo)
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo costituiscono l’organo di governo della Camera Penale.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente.
Sono eleggibili i soci che siano iscritti alla Camera Penale da almeno due anni e si trovino in regola col pagamento delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo viene eletto con scadenza biennale dall’Assemblea dei soci. Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti ed in caso di uguale numero di voti il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
Il Consiglio elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere durano in carica un biennio e non sono eleggibili per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo ha il compito:
a) di attuare gli scopi della Camera Penale;
b) di raccogliere le istanze dei soci e di inoltrarle a nome della Camera Penale alle sedi interessate;
c) di tenere stretti i contatti con l’università e gli altri organismi culturali:
d) di essere il portavoce dell’Assemblea;
e) di vigilare sull’osservanza del presente Statuto;
f) di assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà ed operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere Penali, per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il proprio patrimonio culturale e politico.
Il Consiglio Direttivo può operare anche tramite commissioni cui partecipano anche iscritti non membri del direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente od anche a richiesta di due dei suoi componenti.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dopo la terza assenza dalle riunioni del Consiglio o in caso di dimissioni vengono sostituiti ed in loro vece entra a far parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.
Art. 8 (Il Presidente)
Il Presidente è il rappresentante legale della Camera Penale, di cui presiede il Consiglio Direttivo.
E’ il garante dell’unità di indirizzo e della collegialità delle scelte delle quali assume la responsabilità verso l’Assemblea.
Ha il compito di rappresentare in sede nazionale le istanze della Camera Penale di Pisa e di informare tempestivamente quest’ultima delle attività e delle iniziative dell’unione.
Il Presidente cura i rapporti con i magistrati, le loro associazioni in sede locale e con i mezzi di informazione.
Art. 8-bis (Il collegio dei probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto dai Past President dell’associazione salvo che, al fine di garantire la disparità nel numero dei suoi membri, sia necessaria l’integrazione con un iscritto votato dall’assemblea appositamente convocata.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge al suo interno il proprio Coordinatore
ad acta.
Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti fra i soci ed è libero nelle forme; esercita la funzione disciplinare infliggendo, se lo ritiene, le seguenti sanzioni:
• richiamo orale;
• la censura scritta;
• la sospensione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
• l’espulsione.
Il procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri è autonomo rispetto all’eventuale procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nonché rispetto all’eventuale azione giudiziaria.
Il procedimento disciplinare può essere iniziato:
• su richiesta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti;
• su richiesta di uno o più soci;
• su richiesta del socio interessato.
La contestazione dell’addebito, con la specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione, sarà effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo pec nella quale l’incolpato sarà citato a comparire avanti il Collegio dei Probiviri con l’assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per essere sentito a sua difesa.
L’incolpato potrà farsi assistere da un Collega iscritto alla Camera Penale di Pisa.
Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire documenti e di sentire testimoni.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate a mezzo pec, entro 15 giorni alla deliberazione all’interessato e al Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

L’azione disciplinare deve concludersi inderogabilmente entro un anno dal fatto oggetto di contestazione.
Art. 9 (Il Vicepresidente)
Coadiuva il Presidente in tutte le sue attività e lo sostituisce a pieno titolo in caso di impedimento.
Se l’impedimento è definitivo o in caso di dimissioni ne assume le funzioni. Con il Segretario ed il Tesoriere costituisce l’Ufficio di Presidenza.
Art. 10 (Il Segretario)
Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali del Consiglio.
Custodisce la raccolta dei verbali dell’Assemblea, l’albo degli iscritti, ed ogni documento della Camera Penale di Pisa.
Art. 11 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere gestisce il patrimonio della Camera Penale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
Il tesoriere ed il Presidente operano disgiuntamente sul conto corrente della camera Penale di Pisa. Il tesoriere provvede altresì alle riscossioni ed ai pagamenti dovuti e riferisci in merito alle necessità al Presidente ed al Consiglio direttivo.
Il Tesoriere ha firma congiunta con il Presidente sul c/c della Camera Penale e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti dovuti e riferisce in merito alle necessità al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Art. 12 (Incompatibilità)
La carica di Presidente e la qualità di Consigliere sono incompatibili con:
a) la carica di Presidente o Consigliere dell’Ordine degli Avvocati;
b) la carica di Presidente o membro della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane;
C) la carica di componente del CNF;
d) la carica di componente degli organi direttivi dell’organismo unitario dell’avvocatura e ogni altra carica di dirigente di associazioni forensi o politiche;

e) le cariche di magistrato onorario.
Art. 13 (Esclusione del socio)
Cessa di far parte della Camera Penale con provvedimento del Consiglio Direttivo:
a) Il socio che presenta il proprio recesso al Consiglio Direttivo a mezzo pec all’indirizzo camerapenalepisa@pec.it ;
b) Il socio non in regola con il pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre pur sollecitato dopo la scadenza del 31 ottobre;
c) Il socio che si pone in insanabile contrasto con gli scopi e i principi dell’associazione tanto nell’esercizio dell’attività professionale quanto nella vita privata;
Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo l’esclusione degli iscritti che non regolarizzino il pagamento della quota sociale è deliberata dal Consiglio Direttivo previa messa in mora a mezzo di due comunicazioni inviate via pec a distanza di non meno di cinque giorni l’una dall’altra.
Il socio escluso, qualora ne faccia domanda, potrà essere riammesso previo pagamento delle quote relative alle annualità rimaste insolute.
Nel caso previsto dalla lettera c) del presente articolo l’esclusione è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo adottato a maggioranza ed è comunicato per iscritto con comunicazione inviata via mail entro 5 giorni all’interessato. Il socio può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.
Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza.
In nessun caso può essere deliberata l’esclusione di un socio a cui non sia stato preventivamente e formalmente contestato l’addebito a mezzo di comunicazione inviata via mail se non sia stato consentito al socio di difendersi da tale addebito personalmente o con l’assistenza di un altro socio da esso delegato, di fronte al Consiglio Direttivo.
Art. 14 (Modificazioni dello Statuto)

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate da un’assemblea espressamente convocata a tale scopo con le medesime modalità previste dall’art. 6 e dovranno ottenere l’approvazione dei due terzi dei votanti.
Art. 15 (Sede)
La Camera Penale di Pisa ha la propria sede nella stanza adiacente all’aula di udienza n. 2, piano primo, tribunale di Pisa, concessa in uso alla Camera Penale di Pisa dal Presidente del Tribunale nel gennaio 2017.